Statuto

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e natura

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del C.c., l'associazione denominata "Unione Meteorologica del Friuli-Venezia Giulia - organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (con acronimo "U.M.FVG - O.N.L.U.S."), di seguito indicata U.M.FVG. L'U.M.FVG possiede un proprio logo, individuato dal consiglio direttivo, di cui mantiene tutti i diritti d'autore e intellettuali.

L'U.M.FVG è un'associazione senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale e apartitica che persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale mediante lo studio e la divulgazione dei fenomeni meteorologici e climatologici in genere che interessano il Friuli-Venezia Giulia e dei loro effetti per le popolazioni e gli ecosistemi locali, la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente in relazione ai fenomeni di cui sopra.

Fintanto che sussistano i requisiti previsti dal D.L. 460/97, l'U.M.FVG utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S." nella sua denominazione, nel suo logo e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Durata

La durata dell'U.M.FVG è a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci e salvo scioglimento per uno dei motivi imposti dalla legge o dal presente statuto.

Art. 3 - Sede

L'U.M.FVG ha sede in Cividale del Friuli (UD), via Silvio Pellico, n° 9.

L'U.M.FVG può organizzarsi sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia istituendo una sede operativa o sezioni locali, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 4 - Scioglimento

Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l'U.M.FVG si scioglie quando sia divenuto impossibile il raggiungimento dei fini per i quali è stata costituita. In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'U.M.FVG, l'assemblea dei soci delibererà la devoluzione dei beni residuali, dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO II - FINALITÀ

Art. 5 - Oggetto

L'oggetto dell'attività dell'U.M.FVG è costituito dai fenomeni, dagli eventi, dalle caratteristiche e dai processi meteorologici e dal clima in genere che interessano il Friuli-Venezia Giulia e le aree adiacenti.

Art. 6 – Scopi

Scopi dell'U.M.FVG sono:

  1. l'osservazione dei fenomeni oggetto dell'attività;
  2. lo studio di tali fenomeni, al fine di comprenderne la genesi, l'instaurarsi, l'evolversi e il dissiparsi;
  3. lo studio del clima in oggetto e dei suoi mutamenti;
  4. lo studio degli effetti dei fenomeni oggetto dell'attività sulla vita delle popolazioni e sugli ecosistemi naturali e antropizzati del Friuli-Venezia Giulia e delle aree adiacenti;
  5. la divulgazione delle conoscenze e delle informazioni e la promozione di attività educative e formative sull'oggetto dell'attività.

Art. 7 - Attività

Per raggiungere i propri scopi, l'U.M.FVG:

  1. promuove, favorisce, sviluppa e organizza misure e osservazioni di qualsiasi natura sul proprio oggetto, incluse campagne osservative;
  2. raccoglie, elabora, archivia, divulga e pubblica dati, misure e osservazioni di qualsiasi natura sul proprio oggetto;
  3. promuove, favorisce, sviluppa, esegue e pubblica gli studi e i progetti relativi ai propri scopi;
  4. promuove, favorisce, organizza e conduce incontri, seminari, conferenze, convegni, dibattiti, corsi e lezioni ed altre attività educative e formative inerenti il proprio oggetto;
  5. pone in essere altre iniziative volte a richiamare l'interesse della pubblica opinione regionale sull'oggetto della propria attività;
  6. promuove e organizza attività educative e di formazione inerenti il proprio oggetto, inclusi viaggi ed escursioni di studio e campi di lavoro a scopo ricreativo, didattico e di ricerca, rivolte al tempo libero dei propri soci;
  7. promuove, sviluppa e stabilisce collaborazioni con altri enti o organizzazioni pubbliche o private aventi finalità simili o complementari con le proprie;
  8. aderisce ad altri organismi pubblici o privati che si prefiggano i medesimi scopi o finalità affini o complementari, comunque non contrastanti con le proprie, in diversi ambiti d'intervento.

L'U.M.FVG non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO III - SOCI

Art. 8 – Soci: ammissione, tessera

Possono essere soci dell'U.M.FVG le persone fisiche o giuridiche che dimostrino un serio interesse per le finalità dell'U.M.FVG, non abbiano scopi di propaganda politica, partitica, confessionale o altro, non abbiano riportato condanne penali o amministrative gravi.

L'adesione all'U.M.FVG avviene mediante il pagamento integrale della quota annua minima associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal consiglio direttivo. L'adesione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'iscrizione non comporta per il socio altri obblighi di finanziamento o di esborso.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Il versamento della quota annuale non è in qualsiasi modo rivalutabile.

Ad ogni socio verrà consegnata la tessera sociale, nella quale saranno riportate la denominazione e il logo dell'U.M.FVG, le generalità del socio, il numero progressivo, la categoria e la firma del Presidente. Sulla tessera, mediante apposito dispositivo, verrà segnalato il pagamento della quota annuale. Senza tale dichiarazione la tessera è priva di validità annuale.

Art. 9 – Soci: categorie

I soci dell'U.M.FVG possono essere soci ordinari, sostenitori o onorari.

Sono soci ordinari tutti coloro che, fattane richiesta, saranno ammessi alla qualifica di socio secondo le regole stabilite dal presente statuto.

I soci sostenitori sono quelli che versano annualmente la relativa quota associativa.

Il consiglio direttivo propone ai cittadini del Friuli-Venezia Giulia che si siano distinti nel perseguimento delle finalità dell'U.M.FVG o in attività attinenti la qualifica di socio onorario.

Art. 10 – Soci: diritti

Tutti i soci hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'U.M.FVG e, in particolare a:

  • partecipare alle assemblee dei soci;
  • partecipare a e a fruire di tutte le attività e le iniziative sociali, secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo;
  • ricevere le eventuali pubblicazioni dell'U.M.FVG;
  • fregiarsi dell'eventuale distintivo con il logo dell'U.M.FVG;
  • frequentare i locali dell'U.M.FVG.

Tutti i soci persone fisiche maggiorenni ovvero i soci che siano persone giuridiche hanno diritto di voto nell'assemblea:

  • per l'approvazione di tutti gli atti di competenza dell'assemblea stessa;
  • per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti;
  • per la nomina degli organi sociali dell'U.M.FVG.

L'elettorato passivo alle cariche sociali è riservato ai soci che siano persone fisiche maggiorenni.

Art. 11 – Soci: doveri

Ogni socio che entra a far parte dell'U.M.FVG ne approva incondizionatamente lo statuto.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

Art. 12 – Soci: cessazione

La qualifica di socio si perde per morosità, per esclusione o per recesso.

L'esclusione per morosità, applicabile ai soci non onorari, avviene per mancato versamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente o moralmente l'U.M.FVG, con decisione motivata.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio e in qualsiasi momento.

In caso di cessazione della qualifica di socio, il socio uscente non ha diritto alla restituzione di alcun importo versato a qualsiasi titolo all'U.M.FVG.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 13 - Organi sociali

Sono organi sociali dell'U.M.FVG:

  1. l'assemblea dei soci;
  2. il consiglio direttivo;
  3. il presidente.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14 – Assemblea dei soci: composizione e convocazione

L'assemblea dei soci dell'U.M.FVG è costituita da tutti i soci dell'U.M.FVG.

L'assemblea viene convocata dal presidente nei seguenti casi:

  1. su richiesta di almeno un terzo dei soci, che specifichino l'ordine del giorno proposto;
  2. su richiesta di almeno tre membri del consiglio direttivo, che specifichino l'ordine del giorno proposto;
  3. su conforme delibera del consiglio direttivo, che ne individua l'ordine del giorno, almeno due volte l'anno:
  • entro il 15 dicembre, per l'approvazione del programma annuale e del bilancio preventivo per l'anno successivo;
  • entro il 30 aprile, per l'approvazione della relazione e del bilancio consuntivi dell'anno precedente.

L'indizione avviene tramite avviso scritto inviato al domicilio di ciascun socio, indicante:

  1. il luogo di svolgimento, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;
  2. il giorno e l'ora, sia in prima che in seconda convocazione;
  3. la proposta di ordine del giorno;

e contenente anche un modulo per l'esercizio della delega, in conformità a quanto stabilito dallo statuto.

L'avviso di indizione dell'assemblea dev'essere spedito almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa. Se il numero dei soci è inferiore a venti l'avviso dev'essere inviato mediante lettera raccomandata.

Art. 15 – Assemblea dei soci: svolgimento

All'assemblea dell'U.M.FVG hanno diritto di partecipare tutti i soci.

Hanno diritto di voto i soli soci persone fisiche maggiorenni e i soci persone giuridiche.

L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti.

Ad ogni socio avente diritto spetta un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad un altro socio avente diritto di voto. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per le delibere di modifica statutaria occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto al voto presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'U.M.FVG e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere anziano per età.

Il presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Il presidente nomina fra i soci un segretario e, se lo reputa opportuno, due scrutatori.

Il segretario redige seduta stante un verbale della seduta, approvato al termine della seduta stessa dall'assemblea e firmato da egli stesso e dal presidente.

Art. 16 – Assemblea dei soci: compiti e funzioni

L'assemblea dei soci dell'U.M.FVG è l'organo sovrano dell'U.M.FVG stessa ed è suo compito:

  1. eleggere fra i soci persone fisiche maggiorenni i membri del consiglio direttivo e il presidente;
  2. approvare il programma annuale e il bilancio preventivo;
  3. approvare la relazione e il bilancio consuntivi;
  4. deliberare sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'U.M.FVG stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
  5. deliberare l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'U.M.FVG e la conseguente devoluzione del suo patrimonio, secondo quanto stabilito dallo statuto;
  6. apportare eventuali modifiche allo statuto;
  7. approvare eventuali regolamenti.

Art. 17 – Consiglio direttivo: composizione

Il consiglio direttivo è composto da cinque membri: uno è il presidente, gli altri quattro vengono eletti dall'assemblea fra i soci persone fisiche maggiorenni.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il mandato termina il 31 dicembre dell'anno di scadenza.

In caso di impedimento per qualsiasi motivo di un membro del consiglio direttivo, subentra il primo dei non eletti, che resta in carica per lo stesso periodo residuo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere a cui è subentrato. Se ciò non fosse possibile, il consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla seduta dell'assemblea immediatamente successiva, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Chi viene eletto in luogo del consigliere sostituito dura in carica per lo stesso periodo residuo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Art. 18 – Consiglio direttivo: convocazione

Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente almeno due volte l'anno, per la predisposizione degli atti assembleari, ovvero ogniqualvolta egli lo ritenga necessario, ovvero su richiesta scritta di almeno due suoi componenti. L'avviso scritto di convocazione, recante il luogo (in Friuli-Venezia Giulia), la data e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, dev'essere spedito al domicilio di ciascun consigliere almeno sette giorni prima della data fissata. Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art. 19 – Consiglio direttivo: funzionamento

Per la validità delle sedute del consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano per età.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. L'espressione di astensione si computa come voto negativo. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Uno dei consiglieri funge da segretario e redige seduta stante il verbale della seduta, firmato da egli stesso e dal presidente.

Dalla nomina a membro del consiglio direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio (esclusi i costi per i trasporti necessari per recarsi alle sedute del consiglio stesso).

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque sia pari o superiore alla metà del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 20 – Consiglio direttivo: compiti e funzioni

Il consiglio direttivo amministra e provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'U.M.FVG, secondo gli indirizzi individuati dall'assemblea dei soci, nulla escluso ed eccettuato fatto salvo quanto esplicitamente riservato dalla legge o dallo statuto agli altri organi sociali.

Fra l'altro, il consiglio direttivo provvede:

  1. alla predisposizione annuale della proposta di programma annuale e di bilancio preventivo, da sottoporre all'assemblea;
  2. a variare in corso d'esercizio il bilancio preventivo, qualora necessario;
  3. alla predisposizione annuale della bozza di relazione e di bilancio consuntivi, da sottoporre all'assemblea;
  4. all'adozione di tutti gli atti necessari o opportuni per lo svolgimento del programma annuale stabilito dall'assemblea o per iniziative previste o comunque contemplate dal programma stesso e previste dallo statuto;
  5. a determinare l'ammontare delle quote associative annuali ordinaria e di sostenitore;
  6. a deliberare sull'impiego delle entrate, sull'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobiliari, l'accettazione di eredità, legati o donazioni (previe le necessarie autorizzazioni di legge);
  7. a nominare fra i propri membri o fra gli altri soci eventuali comitati promotori di iniziative sociali;
  8. a reperire, oltre alle quote sociali, ulteriori fondi per lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli scopi sociali;
  9. a predisporre eventuali regolamenti;
  10. all'esclusione del socio che danneggi moralmente o materialmente l'U.M.FVG.

Il consiglio direttivo può delegare una o più delle sue funzioni al presidente.

Art. 21 – Presidente

Il presidente, eletto dall'assemblea fra i soci persone fisiche maggiorenni, è il legale rappresentante dell'U.M.FVG di fronte a terzi e in giudizio, fermo restando le responsabilità individuali dei soci. Egli può delegare occasionalmente la rappresentanza dell'U.M.FVG di fronte a terzi ad un altro consigliere.

Al presidente compete la firma sociale. La carica di presidente non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

Il mandato del presidente coincide con quello del consiglio direttivo. Il presidente è rieleggibile.

Il presidente:

  1. convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo;
  2. cura la predisposizione delle bozze di programma annuale, di bilancio preventivo, di relazione e di bilancio consuntivo, da sottoporre al consiglio direttivo e all'assemblea dei soci;
  3. provvede all'organizzazione e alla realizzazione delle attività sociali, sulla base del programma annuale stabilito dall'assemblea dei soci e delle deliberazioni del consiglio direttivo, ai quali egli risponde;
  4. cura e provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo;
  5. verifica e controlla il buon andamento amministrativo dell'U.M.FVG e provvede a quanto necessario per assicurarne la continuità amministrativa;
  6. verifica l'osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità;
  7. in caso di necessità e urgenza adotta atti di competenza del consiglio direttivo, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato;
  8. movimenta i conti bancari e postali e i depositi di valori di qualsiasi tipo dell'U.M.FVG;
  9. cura la gestione del patrimonio e provvede direttamente o tramite affidamento a studio professionale esterno alla tenuta della contabilità, effettuando le relative verifiche.

In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni o i suoi compiti vengono svolti dal consigliere più anziano per età, che ha l'obbligo, qualora l'assenza o l'impedimento permangano, di convocare quanto prima l'assemblea dei soci, per l'elezione di un nuovo presidente, che dura in carica fino al termine del mandato del consiglio direttivo.

TITOLO V - PATRIMONIO ED ENTRATE; NORME FINALI

Art. 22 – Patrimonio

Il patrimonio dell'U.M.FVG è costituito:

  • da tutti i beni mobili e immobili e dai valori di qualsiasi specie che a qualsiasi titolo pervengano all'U.M.FVG;
  • dagli avanzi netti di gestione, destinati alle finalità istituzionali;
  • da fondi di riserva ordinaria e straordinaria;
  • dalle somme accantonate per scopi diversi da quelli dei fondi precedenti, fino a quando non siano state erogate.

Art. 23 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Il consiglio direttivo deve predisporre la bozza di bilancio consuntivo con la relativa relazione e la bozza di bilancio preventivo un mese prima della data fissata per la loro discussione da parte dell'assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci deve approvare la relazione e il bilancio consuntivi entro il 30 aprile di ogni anno ovvero entro altro termine precedente disposto dalla legge.

L'assemblea dei soci deve approvare il bilancio preventivo entro il 15 dicembre di ogni anno.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'U.M.FVG nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci e di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'U.M.FVG a spese del richiedente.

Art. 24 – Entrate

Costituiscono fonte di entrate per l'U.M.FVG:

  • i versamenti dei soci a titolo di quota d'iscrizione annuale;
  • altri versamenti o liberalità dei soci;
  • sovvenzioni, finanziamenti e contributi regionali, statali, europei o comunque di organismi pubblici nazionali o internazionali;
  • sovvenzioni e finanziamenti di aziende, fondazioni, altre associazioni, o comunque di altri privati singoli o organismi privati;
  • interessi attivi ed eventuali rendite patrimoniali o finanziarie;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • proventi derivanti dall'esercizio delle attività sociali.

Art. 25 – Avanzi di gestione

L'U.M.FVG non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'U.M.FVG stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura. L'U.M.FVG ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, fondi o beni ai soci e a coloro che a qualsiasi titolo operino nell'U.M.FVG o ne facciano parte.

Art. 26 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo la risoluzione della controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale, da nominarsi tramite la Camera Arbitrale di Udine, con le modalità di cui al procedimento arbitrale disciplinato con regolamento approvato dalla Giunta della Camera di Commercio di Udine in data 29 maggio 1995, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n° 580.

Art. 27 – Rinvio al codice civile

Per quanto non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia e le altre disposizioni di legge, per quanto applicabili.

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